Si assicura una totale assistenza legale in caso d’ irrogazione di sanzioni per mancato rispetto delle misure previste per i pubblici esercizi, le attività produttive e commerciali.
I soggetti destinatari di sanzioni amministrative possono essere:
Per il mancato rispetto di qualsiasi misura di contenimento del contagio, l’art. 4 co. 1 D.L. 19/2020 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa, da impugnare nei termini di legge.
Per il mancato rispetto di qualsiasi misura di contenimento del contagio, l’art. 4 co. 1 D.L. 19/2020 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa, da impugnare nei termini di legge.
A fronte di tale circostanza, occorre tuttavia notare che la previsione richiamata, quanto alle trasgressioni ipotizzabili, faccia “salva” l’applicabilità di reati eventualmente previsti in altre fonti normative, diverse dalla legislazione emergenziale e da quella sanitaria.
Ciò significa che se la violazione commessa integra una fattispecie penale esistente, in qualsiasi altra legge prevista nell’ordinamento, la stessa potrà risultare comunque applicabile. Quindi ci sarà un cumulo di sanzioni amministrative e penali.
Con riguardo alla posizione del datore di lavoro, in particolare, occorre evidenziare almeno due fondamentali aree di rischio penale: una riguardante gli illeciti contravvenzionali previsti dal d.lgs. 81/2008 (cd. T.U. delle Leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro); l’altra concernente i delitti contro la persona, previsti all’interno del codice penale.
Le contravvenzioni previste all’interno del T.U. 81/2008 puniscono, con la sanzione alternativa dell’arresto o dell’ammenda, la condotta del datore di lavoro che ometta di:
Le contravvenzioni previste all’interno del T.U. 81/2008 puniscono, con la sanzione alternativa dell’arresto o dell’ammenda, la condotta del datore di lavoro che ometta di:
Valga qui solo accennare al fatto che le contravvenzioni richiamate siano punite tanto a titolo di dolo quanto a titolo di colpa e potrebbero pertanto essere imputate al datore di lavoro anche ove commesse involontariamente, cioè per mera negligenza, imprudenza o imperizia.
Valga invece ricordare l’applicabilità al datore di lavoro delle sanzioni penali previste, all’interno del codice penale, per i delitti di lesioni personali colpose (art. 590 c.p) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.), integrabili qualora uno o più dipendenti aziendali contraggano la malattia o muoiano, a causa del mancato rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legislazione vigente.
La responsabilità del datore di lavoro per i gravi delitti appena menzionati potrebbe essere ritenuta configurabile, in particolare, solo qualora il contagio sia avvenuto in sede aziendale, nonché sia ritenuto ravviabile un collegamento causale tra l’evento di lesioni o morte e la violazione colposa delle misure anti-contagio da parte del datore di lavoro.
La prova di tali circostanze potrebbe in taluni casi essere complessa da dimostrare: ciò non toglie che i profili di rischio penale, in caso di violazione della legislazione emergenziale da parte del datore di lavoro, rimangano consistenti.
Quali sono le sanzioni previste per le società, in caso di violazione delle misure restrittive?
Se il contagio da Covid-19 si verifica nell’ambito di un’impresa organizzata in forma societaria, lo stesso ente giuridico potrebbe essere chiamato a rispondere del fatto, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora il reato di lesioni colpose o di omicidio colposo sia stato commesso:
In questi casi, potrebbero applicarsi all’ente sia sanzioni pecuniarie (per le lesioni personali da 25.800 a 387.250 euro e per l’omicidio da 64.500 a 774.500 euro) che sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).
È prevista altresì la sanzione della confisca, ossia l’acquisizione, da parte dello Stato, del profitto consistente nel risparmio ricavato dalla commissione del fatto illecito.