Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante misure a sostegno delle famiglie, lavoratori e imprese.
Riportiamo di seguito un estratto che riguarda anche le imprese non ubicate nella “zona rossa”.
Articolo 8 – Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020:
- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del DPR n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.
Articolo 15 – Cassa integrazione in deroga
I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni facenti parte della “zona rossa”, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unita’ produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.
Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l’anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.
I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione.
Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.