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Riportiamo di seguito una sintesi dei provvedimenti che impattano sul mondo del lavoro contenuti nel Decreto-Legge Rilancio, che ha ottenuto il via libera dal Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020.

 

Cassa integrazione:

Oltre alle 9 settimane già previste per il periodo 23 febbraio – 31 agosto 2020, potranno essere concesse ulteriori 5 settimane, nel medesimo periodo, alle le aziende che avranno già fruito di tutte le 9 le settimane iniziali.

Sarà poi possibile chiedere ulteriori 4 settimane di trattamento dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

Divieto licenziamenti:

Il divieto previsto dal Decreto-Legge “Cura Italia” riguardante i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi viene ora prolungato ad un totale di 5 mesi, arrivando dunque fino al 17 agosto 2020.

Smart working:

Lo smart working, compatibilmente con le caratteristiche della prestazione lavorativa espletata, diventa un diritto per i lavoratori con figli di età inferiore a 14 anni. Il diritto potrà essere esercitato fino al 31 luglio 2020, data che al momento segna la fine dello stato di emergenza da Covid-19. Non è necessario accordo individuale e i lavoratori potranno utilizzare anche i propri mezzi informatici senza necessità che siano forniti dall’azienda.

Indennità di sostegno al reddito:

Ai liberi professionisti, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, stagionali del turismo, co.co.co e agli altri soggetti che hanno beneficiato nel mese di marzo dell’indennità da 600€, verrà erogata l’indennità anche per il mese di aprile 2020.

Nel mese di maggio, al verificarsi di alcune condizioni, l’indennità verrà aumentata a 1000€: per i liberi professionisti con partita iva in caso di riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 e ai co.co.co che hanno cessato il loro rapporto di lavoro all’entrata in vigore del Decreto. Artigiani e commercianti per maggio rientrano nell’erogazione degli aiuti a fondo perduto.

Nuove scadenze versamenti:

Soggetti

Versamento sospeso

Nuova scadenza

Imprese turistico – ricettive, società sportive (art. 61, comma 2, del Decreto – Legge 18/2020 Cura Italia)

 

Versamenti sospesi dal 2 marzo al 30

aprile 2020

Entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili dalla stessa data.
Imprese, o professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni nel 2019 Versamenti sospesi tra l’8 e il 31 marzo 2020

 

Entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili dalla stessa data.

 

Tutti i contribuenti I versamenti sospesi, in scadenza dall’8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di agenti della riscossione, accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito Inps, atti di accertamento delle Dogane e degli enti locali

 

In unica soluzione entro il

30 settembre 2020.

Imprese o professionisti con ricavi o compensi fino a 50milioni relativi al 2019 Versamenti sospesi in scadenza aprile e maggio 2020 Entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili dalla stessa data.

 

Imprese o professionisti con ricavi o compensi superiori a 50milioni relativi al 2019 Versamenti sospesi in scadenza aprile e maggio 2020 Entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili dalla stessa data.