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L’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno di trattamenti di cassa integrazione o altre integrazioni salariali COVID-19 e non ne abbiano più fruito successivamente.

L’esonero previsto riguarda i contributi previdenziali Inps per la quota a carico del datore di lavoro ed è cumulabile con altri esoneri previsti dalla normativa vigente.

Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, si precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 – da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero – deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.  

L’esonero non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

Altri requisiti sono: il possesso del DURC, l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’effettiva applicazione del beneficio era subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, che con apposito messaggio si è pronunciata positivamente, cosicché l’Inps ha emanato le istruzioni operative per la fruizione della misura con il messaggio 4254 del 13 novembre 2020.