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I versamenti di IVA, ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, trattenute addizionali IRPEF, contributi INPS e premi INAIL, in scadenza il 18 maggio 2020, sono sospesi per coloro il cui fatturato si è ridotto di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, nei seguenti casi:

  • qualora i ricavi o compensi non abbiano superato 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020 (vale a dire l’anno d’imposta 2019, per i soggetti “solari”);
  • in ogni caso, per i soggetti la cui sede si trova nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per i soggetti i cui ricavi o compensi sono stati superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, invece, la sospensione è possibile quando:

  • la riduzione nel mese di aprile 2020, sia almeno del 50% rispetto al mese di aprile 2019.

Queste sospensioni sono stabilite dall’art. 18 del DL 23/2020 (Decreto Liquidità).

Tra i versamenti in scadenza, si segnala, in particolare, il versamento dell’IVA periodica per i soggetti che effettuano le liquidazioni su base trimestrale. La circolare Agenzia delle Entrate n. 9/2020, riprende proprio la norma sopracitata e precisa che la verifica per la riduzione del fatturato o dei corrispettivi va eseguita con riferimento ai soli mesi di marzo e aprile (2020 e 2019) anche da parte di tale categoria di soggetti.