Ispettorato Nazionale del Lavoro: in caso il Datore di Lavoro ometta di effettuare i versamenti ai fondi di previdenza complementare, si configura una violazione che legittima il recupero degli sgravi contributivi fruiti, questo il parere espresso il 17/02/2020. Ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge. Il Datore di Lavoro, in caso il lavoratore aderisca ai fondi complementari, ha una riduzione degli oneri contributivi, come l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia TFR. Il godimento di queste riduzioni, qualora sia indebito poiché il Datore omette i versamenti al fondo complementare, può comportare dunque una condizione di irregolarità e il conseguente recupero di tutti gli esoneri e sgravi fruiti, compresi quelli relativi ad assunzioni agevolate.