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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n.34 del 19 maggio 2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”, in tema di ammortizzatori sociali, è stata stabilita la possibilità di richiedere ulteriori 9 settimane di integrazione salariale. In base alla tipologia di azienda l’ammortizzatore sociale utilizzato prende il nome di: Cassa integrazione ordinaria, Fondo integrazione salariale, Fondo di solidarietà dell’artigianato, Cassa integrazione in deroga.

Anche per le proroghe, occorrerà fare una distinzione tra i diversi ammortizzatori sociali:

  • Cassa integrazione ordinaria (CIGO)

per le imprese che hanno utilizzato questo trattamento, è possibile richiedere le cinque settimane spettanti, con una procedura semplificata;

  • Fondo di integrazione salariale (FIS)

per le imprese che hanno utilizzato questo trattamento, è possibile richiedere le cinque settimane spettanti, con una procedura semplificata;

  • Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (FSBA)

per le imprese che hanno utilizzato questo trattamento, non sono state ancora fornite indicazioni da parte del Fondo, pertanto al momento siamo in attesa di istruzioni operative.

  • Cassa integrazione in deroga (CIGD)

per le imprese che hanno utilizzato questo trattamento, la domanda ad oggi non è ancora disponibile e per poterla proporre si dovrà attendere il 18 giugno, ovvero un mese dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n.34/2020.

Il trattamento di Cassa integrazione in deroga, con questo nuovo decreto, è cambiato radicalmente. La competenza è passata dalle Regioni all’Inps, pertanto occorrerà attendere, prima di poter proporre la proroga dei trattamenti:

  • l’emanazione di un decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in accordo con il Ministero delle Finanze;
  • una circolare operativa dell’Inps, per conoscere le modalità operative di richiesta.

Poiché inevitabilmente i pagamenti si allungheranno, i lavoratori in CIGD potranno ottenere un acconto del 40% delle ore spettanti, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

In sintesi, il periodo totale per il quale è possibile fare richiesta di trattamenti salariali è ricompreso tra il 23 febbraio e il 31 ottobre:

  • per il primo periodo dal 23 febbraio al 31 agosto – si può fruire delle 9 settimane più ulteriori 5 settimane
  • il datore di lavoro deve aver interamente fruito delle 9 settimane precedenti per poter usufruire delle ulteriori 5
  • per il secondo periodo dal 1° settembre al 31 ottobre – si potrà fruire di ulteriori 4 settimane, ma solo a condizione che gli effetti dell’emergenza epidemiologica sull’occupazione si prolunghino.
  • Unica eccezione a questo sdoppiamento del periodo di fruizione è data per le aziende del comparto turistico che potranno utilizzare interamente le ulteriori 9 settimane per un periodo continuativo.